Paolo Baruffaldi

16 apr 20201 min

Reddito di ultima istanza. Invalidi esclusi

Il decreto legge “Cura Italia” 18/2020 art. 44, decreto 28/3/2020 Catalfo-Gualtieri e decreto legge “Liquidità” 23/2020 art. 34 ha previsto per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il reddito di ultima istanza. Il reddito è riconosciuto agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali. Per questi lavoratori quell’assegno costituisce una integrazione del reddito professionale ridotto per la diminuita capacità lavorativa ed i costi sostenuti a causa di patologie che rendono meno “redditizie” le proprie attività lavorative. È quindi una prestazione previdenziale ben diversa nelle premesse, nelle finalità e negli importi rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia, riconosciute a chi cessa la propria attività. Sono esclusi, dal reddito di ultima istanza i lavoratori autonomi e i liberi professionisti “malati e invalidi” che hanno una “pensione/assegno” di invalidità grazie ai contributi versati. “Tale orientamento applicativo costituisce un inaccettabile danno in palese contraddizione con la volontà del legislatore” scrivono le associazioni. Secondo le associazioni: “solo una corretta interpretazione dei combinati disposti delle norme che hanno istituito il reddito di ultima istanza che chiarisca che ad essere esclusi dal bonus sono i lavoratori “titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia” potrebbe riportare ad equità questa distorsiva interpretazione normativa che, al momento, lascia senza sostegno ed in totale abbandono i lavoratori invalidi”.