Paolo Baruffaldi

27 feb 20201 min

Vizi d’opera e prescrizione nell’appalto

Aggiornato il: 28 feb 2020

Secondo la Cassazione il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno di eliminarli, da parte dell'appaltatore implicano non solo l'accettazione delle contestazioni e la rinuncia a fare valere l'esonero della garanzia previsto dall'art. 1667 c.c., ma determinano, altresì, l'assunzione di una nuova obbligazione - sempre di garanzia - diversa e autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai ex adverso riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario. Le norme sulla peculiare prescrizione ex art. 1667 c.c. - non possono estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori.