Massimo Crespi

21 mar 20171 min

Equitalia: aderire alla rottamazione (o pagamento rateale) non costituisce il riconoscimento del deb

I giudici della Suprema Corte, con la Sentenza n. 3347 del 08/02/2017, Cassazione Civile hanno affermato che “la rateizzazione chiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza, poiché la rinuncia a contestare le somme richieste dall’amministrazione finanziaria deve essere manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi siano assolutamente inequivoci.”
 

 
Se l’adesione alla rottamazione dei ruoli significava rinunciare a qualsiasi forma di contestazione e l’accettazione del debito, con questa sentenza le cose cambiano significativamente.
 

 
Il contribuente che presenta la domanda di rateizzo presso l’ente riscossore può sempre accedere alla giurisdizione per promuovere una valida azione legale nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di far accertare – ad esempio – la corretta notifica delle cartelle esattoriali o la prescrizione del credito.
 

 
Sull’argomento anche la C.T.R della Sicilia, con pronuncia n. 652/2016 aveva puntualizzato che “la sottoscrizione dell’istanza di rateizzazione del pagamento di un’imposta non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l’impegno di pagare l’imposta secondo la rateizzazione stabilita”.

La norma prevede che, se l’amministrazione finanziaria dovesse aver commesso errori nella determinazione dell’imposta, e quanto pagato dal contribuente non era dovuto o la somma richiesta era dovuta in misura minore, al contribuente spetta il rimborso di quanto pagato indebitamente, a fronte di una contestazione.
 

 
Concludendo, in caso di esito positivo del ricorso tributario, il contribuente può esercitare il diritto di rimborso ai danni dell’Erario, nonostante abbia deciso di aderire alla rottamazione dei ruoli.