Chiara Mastracci

27 mar 20172 min

Obbligo del Giudice di merito di ammettere la CTU contabile - L’ordine alla Banca di esibire i docum

La Corte di Cassazione, Sez. 1, con sentenza n. 5091 del 23.02.2016 depositata in data 15 marzo 2016, ha sancito un importante principio di diritto che sembrerebbe inserirsi finalmente a tutela del correntista che spesso, in verità, si trova in situazioni di svantaggio rispetto al sistema bancario.

Spesso è accaduto che i giudici di merito abbiano rigettato le richieste dei correntisti dichiarandole infondate. Ciò per motivi procedurali in quanto la documentazione prodotta risultava essere insufficiente e non era possibile ordinare alla Banca di esibire altri documenti in quanto non richiesto formalmente dal cliente, ed ancora che la richiesta della CTU avesse natura esplorativa con conseguente inammissibilità.

Ma la Corte di Cassazione con tale sentenza ha chiarito che, laddove non è contestata l’esistenza del rapporto bancario e seppur la documentazione contabile prodotta possa apparire insufficiente, la CTU contabile e l’ordine di esibizione della documentazione alla Banca non possono essere negati dal Giudice.

“ Quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”.

Conclude la Cassazione nelle motivazioni che “Erroneamente dunque i giudici del merito hanno negato l’ammissione della consulenza contabile e respinto la richiesta di ordinare alla Banca l’esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione si atterrà ai principi di diritto enunciati”.

Tale decisione finalmente si inserisce nel contesto del contenzioso bancario a sostegno del cliente e nel rispetto della legge (Testo Unico Bancario) che impone alla Banca di fornire la documentazione contabile seppur non richiesta formalmente dal cliente e quindi ponendo al Giudice il dovere di rispettare la normativa procedendo con l’ordine alla Banca di esibire la documentazione ed ammettendo la CTU contabile quale unico strumento di prova a tutela del cliente ed in grado di ricostruire l’andamento del rapporto bancario.