Elena Albricci

20 giu 20171 min

Le responsabilità dell'amministratore di condominio per cattiva gestione del conto corrente cond

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 21 marzo 2017 n. 3280, si è pronunciato nuovamente in materia condominiale stabilendo che, la responsabilità dell'amministratore si può individuare anche mediante l’esame della contabilità condominiale.

Nell'adempimento delle attività disposte dall’articolo 1130 del Codice civile, l'amministratore deve, servendosi di un apposito conto corrente intestato al condominio, incassare le rate condominiali e pagare i fornitori per mantenere i servizi necessari allo stabile.

I giudici di merito, infatti, hanno più volte precisato che l'obbligo di aprire un conto condominiale è necessario a garantire una tutela del diritto di ciascun condomino di verificare la destinazione dei propri esborsi. Infatti la funzione principale del conto corrente condominiale è proprio quella di impedire una confusione tra il patrimonio del condominio, quello dell'amministratore e quello di altri condomìni amministrati da quest'ultimo.

Nel caso in esame, pur avendo il Tribunale riscontrato una cattiva gestione della contabilità condominiale, individuando una confusione continua tra la contabilità condominiale e quella privata dell’amministratore, quest'ultimo è stato capace di giustificare come le somme prelevate dal conto corrente condominiale fossero dei rimborsi di spese, preventivamente sostenute ed effettuate per servizi resi in favore del condominio e siccome allo stesso tempo i condomini non sono stati in grado di dimostrare sufficientemente le ragioni a fondamento del loro credito, il Tribunale ha revocato il predetto decreto ingiuntivo, che diversamente avrebbe imposto all’amministratore il pagamento delle somme contestate.