Paolo Baruffaldi
13 gen 20181 min
L’amministratore è legittimato ad agire in rappresentanza del condominio senza autorizzazione assemleare solo nei limiti delle sue attribuzioni in base all’art. 1130 c.c.. Per la Corte di Cassazione pertanto occorre la ratifica dell’assemblea quando l’avvocato incaricato di occuparsi del contenzioso sia diverso da quello indicato con la delibera iniziale.