Paolo Baruffaldi

8 mag 20181 min

L'art. 442, secondo comma, c.p.p. e l'intervento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha deciso, con la sentenza 832/2018

che «l’art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., come novellato dalla l. n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica come stabilisce l’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»