Guido Politi
26 lug 20181 min
In caso di segnalazione errata a una Centrale dei Rischi, la banca risponde dei danni causati. Per il risarcimento dei danni patrimoniali, che il cliente afferma di avere subito, occorre comunque che questi produca degli opportuni riscontri probatori. Per i danni non patrimoniali, invece, è evidente che l’erronea segnalazione causa un danno da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”, che può e deve essere liquidato in via equitativa. (ABF Milano 10 novembre 2010)