Sara Vetteruti
11 set 20181 min
Il TAR Umbria Sez. I con sentenza n. 408 del 21 giugno 2018 ha stabilito che "gli artt. 43 della l. n. 1089 del 1939 e 68 della l. n. 2359 del 1865 prevedono il diritto del proprietario del terreno temporaneamente occupato per le ricerche archeologiche ad un indennizzo per i danni subiti, da determinarsi, con valutazione equitativa, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione e tenuto conto di tutte le altre circostanze valutabili, ivi compreso l'eventuale pregiudizio riconnesso alle attività commerciali estrattive in corso. Si tratta di una causa indennitaria del tutto autonoma rispetto a quella derivante dall'espropriazione per pubblica utilità , che prescinde dalla qualificazione legale ancorata al regime urbanistico del terreno occupato e, dunque, dagli effetti del vincolo archeologico (di natura conformativa), dalle sue dimensioni e dai provvedimenti limitativi dell'uso, del godimento e della disponibilità del bene seguiti alla sua apposizione ed adottati ai sensi degli artt. 3 e 21 della l. n. 1089 del 1931".
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