Luca Baj

30 set 20182 min

Abusi di mercato e nuova disciplina

Il 29 settembre è entrata in vigore la micro riforma del TUF in adeguamento al regolamento europeo 596/2016. Trattandosi appunto di regolamento, la normativa era già in essere dal 2016, ma si sono resi necessari interventi di coordinamento del Testo Unico. Il lento processo di armonizzazione prosegue, soprattutto per quanto riguarda il trattamento delle informazioni privilegiate, il cui trattamento è rimandato a norme soprannazionali. Obblighi cdi comunicazione che riguardino fatti price sensitive sia per i titoli ordinari, che per gli strumenti finanziari diffusi, e che si originino dalla società target o dalle controllate. Consolidati gli adempimenti comunicativi da parte di chi detenga azioni in misura non inferiore al 10% e di ogni altro soggetto che controlli l’emittente quotato, nel caso di operazioni rilevanti. Rimessa alla facoltà degli Stati membri disporre che una registrazione della spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate “debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente. Quanto agli emittenti, questi dovranno aver cura di registrare e conservare su un supporto durevole le informazioni previste dall’art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, comprese le ragioni del ritardo e la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dall’art. 17, paragrafo 4, del MAR nonché di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta.

Altro intervento riguarda l’acquisto di azioni proprie, per il quale si rende necessario assicurare che una società, al momento di acquistare le proprie azioni dai soci – o […] quelle della società controllante – non ne privilegi taluni a discapito di altri, sia con riferimento all’individuazione della controparte, sia per ciò che concerne la determinazione delle condizioni di prezzo e di quantità dell’operazione”.