Enrico Cesani

8 feb 20191 min

Sovraindebitamento: gli organi di composizione della crisi

Come abbiamo già detto nelle precedenti rubriche inerenti la delicata tematica del sovraindebitamento, a questa procedura possono accedervi i soggetti che non sono in grado di pagare i propri debiti con il patrimonio a loro disposizione. Grazie alla Legge 03/2012 il soggetto si può rivolgere ad entità competenti per risolvere questa problematica. Oltre al canonico ricorso ad un tribunale competente in materia che metterà a disposizione una figura abilitata alla risoluzione delle controversie esistono altri strumenti in grado di risolvere il problema. Questi sono definiti organi di composizione della crisi e sono stati introdotti dal D.M. 202 del 24 settembre 2014. In questa categoria possiamo trovare sia enti pubblici (Regioni, Comuni, Province, università etc.) che soggetti privati formati presso ordini professionali di commercialisti e avvocati, presso camere di commercio etc. La loro funzione è quella di evitare che il procedimento in cui il soggetto debitore è implicato diventi esecutivo e si eviti il fallimento con le conseguenze del sequestro dei beni posseduti. L’elenco ufficiale degli organi di composizione della crisi si trova sulla pagina dedicata del Mistero della Giustizia. Per ulteriori informazioni si rimanda al form del sito.

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