Sara Vetteruti

13 giu 20191 min

Valutazione ambientale: limiti al sindacato del giudice amministrativo

In tema di sindacato del giudice amministrativo concernente il giudizio di valutazione ambientale effettuata dalla Pubblica Amministrazione è recentemente intervenuto il TAR Calabria, fornendo chiarimenti in merito ai limiti posti alla estensione del sindacato giurisdizionale.

Con sentenza 306/2019 il TAR ha infatti valorizzato la ampia discrezionalità sussistente in capo alla amministrazione per il giudizio di valutazione ambientale, discrezionalità che consente alla PA di non limitarsi ad un mero giudizio tecnico, ma piuttosto di dare rilievo ad un apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, apprezzamento questo connotato da intensi profili di discrezionalità amministrativa ed istituzionale. Il corollario di tale impostazione è individuabile nei limiti posti al sindacato del giudice amministrativo chiamato a valutare l’operato della pubblica amministrazione. In particolare, ritiene il TAR, la cognizione del giudice potrà essere piena, in ordine alla ponderazione degli interessi pubblici e privati, solo ove si riscontrino ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ove sia mancata o sia inadeguata l’istruttoria e sia di conseguenza evidente uno sconfinamento del potere discrezionale in capo alla amministrazione.

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