Paolo Baruffaldi

1 ago 20191 min

Licenziamento e matrimonio

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 15515 del 2019, rigetta il ricorso del dipendente che era stato licenziato a un anno dal matrimonio. La Corte di Cassazione ha stabilito che "la norma (art. 35 del dlgs. 198/2006), non a caso inserita proprio nel codice di pari opportunità tra uomo e donna, deve essere letta, per una sua corretta comprensione, quale approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice. La limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del dlgs. n. 198 del 2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice." La norma in discorso, in ogni caso, riserva al datore di lavoro la possibilità di dimostrare che il licenziamento non è dipeso dalle nozze, ma da inadempimenti gravi della dipendente.