Sara Vetteruti

2 ago 20191 min

Il Tribunale di Venezia si pronuncia sulla nullità delle “operazioni baciate”

Nuove importanti pronunce sulle operazioni Banca Popolare di Vicenza. Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, ha sancito con due recentissime sentenze la nullità dei contratti di finanziamento concessi da BPVI per l’acquisto di azione di propria emissione, operazione comunemente conosciute come “operazione baciata”. La nullità comminata, secondo il Tribunale, investe necessariamente non solo il finanziamento concesso, ma anche l’acquisto dei titoli, di fatto reso possibile proprio dal finanziamento.

Il Tribunale è giunto a tale conclusione in ragione della acclarata violazione dell’art. 2358 c.c., concernente proprio il divieto per le società di finanziare l’acquisto di azioni proprie, ritenuto pienamente applicabile anche alla società cooperative quale Banca Popolare di Vicenza.

È stata la «stretta prossimità temporale dell’acquisto azionario rispetto al finanziamento lo stesso rinnovo del finanziamento e i vari storni di interessi dai conti» che ha convinto il Tribunale della evidenza della violazione del divieto imposto ex lege, portando a sancire la nullità dell’intera operazione, considerata come l’unica possibile conseguenza che possa discendere dalla imperatività della norma.

La portata di queste pronunce, dal punto di vista del cliente comporta che nulla è o sarà dovuto alla Banca in ragione della nullità del finanziamento e dell’acquisto titoli. Il cliente cioè potrebbe opporre in compensazione alle pretese della Banca, per la ripetizione del capitale prestato, il proprio diritto alla ripetizione per le somme investite nell’acquisto titoli. Tuttavia la compensazione può essere proposta se il cliente, prima della messa in l.c.a., abbia sporto almeno un reclamo nei confronti di BPVI.

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