Elena Albricci

20 set 20191 min

Il responsabile privacy può essere una persona giuridica?

Con la sentenza n. 1468/2019, pubblicata il 13/09/2019 il Tar del Lazio chiarisce la figura del responsabile della protezione dei dati. In particolare l’art. 37 del GDPR ha introdotto la figura del responsabile del trattamento privacy definendolo come quel soggetto che tratta i dati per conto del titolare. Il Responsabile è inoltre obbligato alla tenuta del Registro dei trattamenti in cui indicare tutte le tipologie di trattamento effettuate. Tuttavia la normativa non è chiara perchè non specifica se la figura di responsabile possa essere rivestita anche da un soggetto giuridico. Il giudici del TAR hanno rilevato come nelle realtà organizzative di medie e grandi dimensioni il responsabile del trattamento possa essere supportato da del personale dotato di competenze in materia. Pertanto, sopratutto nell’ipotesi di responsabile esterno all’azienda, si pensi al commercialista, al gestore dei supporti informatici, si tratta di figure che raramente operano personalmente, ma che sono sempre supportate da uno staff alle loro dipendenze, pertanto pare ovvia la risposta, ovvero che il responsabile del trattamento possa essere una persona giuridica, lo specificano anche le linee guida del Garante. Pertanto i Giudici amministrativi hanno ammesso la partecipazione al bando informale emesso dal Comune di Taranto per l’attribuzione dell’incarico di responsabile in ottemperanza agli obblighi importi dal Regolamento Europeo n. 2016/679.