Elena Albricci

20 set 20191 min

Nuove linee guida per i datori di lavoro

Il provvedimento n. 146/2019 del Garante della Privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale disciplina e chiarisce il trattamento che i datori di lavoro devono attuare per il trattamento dati sensibili dei lavoratori. Il compito del provvedimento è stato quello di armonizzare la disciplina del Regolamento Europeo con quella più recente del D.lgs n. 101/2018 e la 196/03. Nel provvedimento del Garante per la privacy specifica quali sono i limiti che i datori di lavoro non possono superare nella richiesta e nella successiva gestione e conservazione di dati personali dei lavoratori ed ha specificato che il trattamento possa essere effettuato solo per necessarie attività, quali: (i) per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa UE, nazionale, contratti collettivi anche aziendali; (ii) per la corresponsione di stipendi; (iii) per perseguire finalita' di salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica del lavoratore o di un terzo; (iv) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria o amministrativa; (v) per garantire le pari opportunita' nel lavoro; (vi) per perseguire scopi determinati individuati dagli statuti di associazioni, e organizzazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro. Il provvedimento infine specifica quali figure devono essere intese lavoratori, infatti non si parla solo di lavoratori dipendenti, anche i lavoratori subordinati, i candidati ad una mansione, i consulenti e liberi professionisti, collaboratori e lavoratori autonomi (che non siano stati nominati ex. art. 28 Responsabili del trattamento), persone fisiche che ricoprono cariche sociali.