Elena Albricci

27 set 20191 min

La documentazione condominiale

Con la sentenza n. 17535/2019 il Tribunale di Roma ribadisce il diritto dei condomini a prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale. Il Tribunale ha precisato che si tratta del principale obbligo del mandatario, amministratore, di rendere al mandante, condomini, il conto del suo operato. La legge 220/12, inoltre, all’art. 1129 c.c. ha sancito l’obbligo dell’amministratore di comunicare il locale in cui si trovano i registri obbligatori, nonché i giorni e gli orari in cui, previa richiesta, il condomino può prendere visione ed estrarre copia della documentazione. È opportuno inoltre precisare che il diritto a prendere visione della documentazione condominiale è soggetto all’unico limite temporale di 10 anni, per cui vige l’obbligo di conservazione della documentazione giustificativa, che decorre dalla data di annotazione della spesa nel registro di contabilità del condominio. Per quanto riguarda un’altra annosa questione relativa al compenso per l’estrazione delle copie, sempre l’articolo 1129 c.c. prevede che la consegna della copia della documentazione condominiale è soggetta al versamento degli oneri di copia, stabiliti dall’amministratore e comunicati nel prospetto delle spese (dove dovrebbe trovarsi anche l’ammontare del suo compenso) circoscritti pertanto ai soli costi vivi derivanti dall’estrazione delle copie stesse.