Paolo Baruffaldi

3 ott 20191 min

La nullità del contratto di appalto

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la sanzione di nullità del contratto d'appalto avente come oggetto opere edilizie sfornite di titolo abilitativo edilizio colpisce non solo il caso di un edificio realizzato in totale assenza dello stesso, o completamente diverso da quello autorizzato, ma anche i singoli accordi sopravvenuti, tra le parti, in corso d'opera per la realizzazione di manufatti abusivi, indipendentemente da ogni valutazione circa la diversa incidenza di dette parti sulla complessiva opera. Da tali considerazioni deriva che, qualora un fabbricato risulti edificato legittimamente e lecitamente in forza di titoli abilitativi ed un contratto di appalto, saranno nulli gli accordi sopravvenuti qualora, per determinare modifiche al fabbricato, risultava comunque necessario ottenere un ulteriore titolo. Il contratto di appalto senza concessione edilizia è nullo (ex articolo 1346 e articolo 1418 del Codice Civile) avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica, e per tale motivo, l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo dovuto. La Corte di Cassazione, nel solco di una giurisprudenza univoca in materia, ribadisce la perentorietà delle norme che statuiscono la necessità di un titolo per edificare o per effettuare modifiche ad un edificio.