Elena Albricci

11 ott 20191 min

La delega in assemblea

Il Codice Civile all’art. 67 delle Disposizione di Attuazione, prevede che ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di un rappresentante, munito di delega scritta. Tuttavia sempre lo stesso articolo fissa dei limiti a tale potere di delega. In particolare è previsto che se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dell’edificio. Tale criterio può essere derogato dal regolamento condominiale, che può prevedere delle ipotesi più restrittive rispetto a quelle imposte dalla norma. Con l’introduzione della Legge 220/12 è stato sancito il divieto di conferire deleghe all’amministratore di condominio. Pertanto il condomino che non vuole o non può partecipare all’assemblea può delegare un vicino compilando con dati del delegato e firmando la delega che solitamente gli amministratori, per prassi, inseriscono nel foglio di convocazione. L’unica accortezza, oltre quella relativa alle limitazioni dell’art 67 disp. att. c.c. che il condomino delegante deve considerare sono quelle riguardanti eventuali conflitti di interessi.