Elena Albricci

24 ott 20191 min

La Cassazione assimila l’affitto turistico alle case di alloggio

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25139 del 08/10/19 ha affermato che nel caso di regolamenti condominiali contrattuali (ovvero quei regolamenti che vengono allegati all’atto d’acquisto e solitamente sono redatti dallo stesso costruttore) in cui, a causa della loro vetustà, vietano di destinare gli appartamenti o altri locali del fabbricato a “case di alloggio”, devono essere interpretati, in considerazione del fatto che non vengono più utilizzate le case di alloggio ma nel tempo si sono sviluppati altri istituti simili, applicando il principio analogico secondo cui, si considerano vietati anche in relazione all’utilizzo di immobili per attività di affittacamere, albergo o B&B. Il fatto da cui è scaturita questa pronuncia era relativo ad un gruppo di condomini che aveva citato i proprietari di una serie di appartamenti, i quali adibivano le unità ad attività alberghiere. I Condomini sostenevano che tali attività erano vietate in ragione dell’articolo del regolamento condominiale del 1923 che vietava di destinare gli immobili del condominio alle c.d. “case di alloggio”. La vicenda è passata in tutti i gradi di giudizio sino ad approdare dalla Corte di Cassazione che sostanzialmente ha riconfermato il principio sancito dalla Corte di Appello.