Elena Albricci

25 ott 20191 min

Compensi richiesti dall’amministratore, facciamo chiarezza

Nel caso di mancata corrispondenza tra i compensi personali dell’amministratore, rendicontati a consuntivo, e i compensi presenti nel preventivo deliberato ed accettato contestualmente alla nomina dell’amministratore stesso, il Legislatore con la modifica dell’art. 1129, comma 14 cc. ha sancito che: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. Viene così codificato il principio secondo cui l'onorario dell'amministratore è individuato, in modo definitivo, al momento della nomina, quindi, dopo la nomina non è possibile più procedere ad integrazioni e/o specificazioni. Questo a tutela dei proprietari che vengono protetti da eventuali "richieste" dell’amministratore. Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22313/2013, ha previsto che se si tratta di somme richieste, che non rientrano nell’onorario dell’amministratore, determinato ed accettato al momento della sua nomina, quelle non sono dovute.