Elena Albricci

31 ott 20191 min

La mancata convocazione dell’erede

L’amministratore di Condominio, secondo quanto previsto dall’art. 1130, n. 6) c.c. ha l’obbligo di tenere ed aggiornare il registro anagrafe del condominio. Questo significa che con l’entrata in vigore della legge 220/12 l’amministratore avrebbe dovuto invitare i condomini a fornire tutti i documenti utili per comprendere gli effettivi proprietari degli immobili, e successivamente dovrebbero essere gli stessi proprietari a comunicare eventuali cessioni, vendite oppure affitti o in caso di decesso dei proprietari dovrebbero essere gli stessi eredi o gli stessi chiamati all’eredità. In quest’ultimo caso il Tribunale di Salerno con Sentenza n. 199/2019, ha statuito il seguente principio: «deve osservarsi sul punto che è onere dell'erede comunicare all'amministratore del Condominio il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali, atteso che, in assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione all'assemblea condominiale, per come effettuata dall'amministratore sulla base dei dati in suo possesso, né il provvedimento monitorio richiesto per mancato pagamento di oneri condominiali».