Elena Albricci

31 ott 20191 min

Le spese tra proprietario ed usufruttuario

La Corte l’Appello di Napoli, VI sezione civile, con la sentenza n. 1184 del 2019 ha sancito che: “La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l’uso da quelle necessarie per la conservazione delle parti comuni”. Secondo la Corte, tale differenziazione sarebbe utile per individuare le spese a carico dell’usufruttuario da quelle a carico del nudo proprietario, in modo da ripartirle in base alla loro natura in ossequio ai criteri stabiliti dagli art. 1004 e ss. c.c.. Questa distinzione, possibile grazie ad una mera operazione esecutiva che dove effettuale l’amministratore nella redazione del rendiconto consuntivo e preventivo, sarebbe fondamentale in quanto l’usufruttuario ha diritto a partecipare all’assemblea ed a contribuire alle spese per il mantenimento degli impianti e dei servizi comuni in quanto usufruendo dell’abitazione è tra i soggetti che utilizzano tali parti comuni.