Elena Albricci

20 nov 20191 min

Condominio e servitù, la Suprema Corte fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 22773/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che le servitù all’interno di un condominio possono costituirsi per destinazione del padre di famiglia. In particolare, le servitù possono costituirsi coattivamente; per contratto, sentenza o atto amministrativo; o in maniera volontaria: mediante contratto o testamento. Le cosiddette servitù che sorgono per destinazione del padre di famiglia sono regolate dagli art. 1061 e ss. c.c. e si hanno quanto: “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. La servitù del padre di famiglia è una servitù c.d. apparente, cioè non si costituisce con atti formali, ma nasce ipso iure, cioè nel momento stesso in cui si verificano le condizioni previste dalla legge. Così come la servitù del padre di famiglia, anche il condominio nasce ipso iure, ovvero è sufficiente che vi siano, anche solo due, distinte proprietà di beni che abbiano in comune delle parti definite “condominiali” cioè di proprietà comune di tutti. Pertanto può capitare che la nascita di una servitù per destinazione del padre di famiglia coincida con la nascita di un condominio.