Elena Albricci

21 nov 20191 min

I dati biometrici e la disciplina per la privacy

Il Regolamento Privacy n. 679/16, definisce i dati biometrici come: “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.” Pertanto in ragione della loro particolare funzione, del fatto che sono in grado di individuare ogni minima caratteristica del nostro viso tali dati sono stati fatti rientrare all’interno di quella “particolare categoria di dati” definita all’art. 9 del suddetto regolamento e che richiede maggiori accortezze per i soggetti che li utilizzano. Quindi tutti coloro che intendono utilizzare dati biometrici devono attenersi alle rigide normative previste per le particolari categorie di dati per i quali: è necessario fornire unione informativa che tenga conto delle specifiche cautele da adottare ex. art. 9 GDPR e dei particolari tempi di conservazione dei suddetti dati. Inoltre sarà necessario effettuare una valutazione d’impatto, come prescritto dalle indicazioni del WP29. Questo perchè trattandosi di dati particolarmente sensibili bisogna valutare a priori tutte le conseguenze relative ai rischi che possono derivare da tali trattamenti.