Paolo Baruffaldi

28 nov 20191 min

Il condono e la prescrizione

La Corte di Cassazione terza sezione penale, fornendo chiarimenti sull'ordine di demolizione di due provvedimenti, si è pronunciata rispettivamente con la sentenza numero 47102 e con la numero 47105 del 2019. Secondo la Corte di Cassazione, il rilascio della sanatoria, o condono edilizio, non comporta l'automatica revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, delle opere abusive, spettando al giudice investito dell'istanza di revoca/sospensione un controllo sulla legittimità ed efficacia dell'atto amministrativo. Ove il reato sia stato accertato in data successiva a quella utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine. E il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare la legittimità del provvedimento di sanatoria. Nel caso di specie, nonostante l'immobile descritto nel verbale di sequestro risultasse condonabile in quanto rientrante nel limite temporale indicato dal legislatore (L. n. 724/1994), secondo il giudice esso non avrebbe potuto ritenersi coincidente con quello oggetto del secondo verbale arrivato in data successiva che, non solo indicava una differente volumetria, ma individuava la demolizione del manufatto in quello oggetto del primo controllo.