Elena Albricci

28 nov 20191 min

La solidarietà condominiale tra venditore ed acquirente

La responsabilità solidare dell’acquirente è disciplinata dall’art. 63 disp. att. c.c., secondo cui l’acquirente è solidamente responsabile con il venditore per la corresponsione degli oneri condominiali relativi all’anno in corso ed a quello precedente. Pertanto l’amministratore di condominio potrà rivolgersi ad entrambi soggetti per chiedere il pagamento degli oneri condominiali relativi a tali annualità. Questo assunto è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7395 del 22 marzo 2017 secondo la quale chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il periodo a cui si fa riferimento deve essere intesi con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, che non sempre combacia con l’anno solare. Pertanto oltre i due anni antecedenti alla data di trasferimento dell’immobile, anche se riportati negli esercizi successivi, non potranno essere imputati all’acquirente.