Elena Albricci

17 gen 20201 min

La Cassazione paragona le case alloggio ai B&B.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25139 del 08/10/19, i regolamenti condominiali di tipo contrattuale che essendo stati formulati diversi anni addietro riportano il divieto di destinare gli appartamenti o i locali condominiali a “case alloggio” devono essere interpretati secondo gli usi odierni e pertanto, non essendo più in vigore le c.d. case alloggio, devono essere considerate vietate anche le attività di affittacamere, alberghi e B&B. La vicenda che ha portato alla sopracitata pronuncia della Corte di Cassazione derivava da una lamentela sollevata da un gruppo di condomini che aveva citato i proprietari di una serie di appartamenti che adibivano le proprie unità abitative presenti nel condominio ad attività alberghiere. I Condomini sostenevano che tali attività erano vietate in ragione dell’articolo del regolamento condominiale del 1923 che vietava di destinare gli immobili del condominio alle c.d. “case di alloggio”. La vicenda è approdata sino alla Corte di Cassazione che sostanzialmente ha riconfermato il principio sancito dalla Corte di Appello.