Paolo Baruffaldi

13 feb 20201 min

Il distacco del lavoratore ad altra impresa

La Suprema Corte è intervenuta con una sentenza riguardante il distacco del lavoratore nell"ambito di un gruppo societario. Nel caso deciso si discuteva della configurabilità di un distacco legittimo di una lavoratrice da una società ad un'altra facente parte del medesimo gruppo. La Corte ha motivato la decisione con il richiamo alla disciplina dettata dal legislatore per le reti di imprese. Secondo la Cassazione, il legislatore ha introdotto una presunzione assoluta di configurabilità dell"interesse del datore di lavoro a distaccare suoi dipendenti presso altre imprese operanti nella rete. Tale presunzione assoluta costituisce un ulteriore argomento a favore della sussistenza del medesimo interesse del datore di lavoro in caso di distacco tra società appartenenti allo stesso gruppo: il contratto di rete infatti, presenta scopi economici unificanti che lo avvicinano alla logica imprenditoriale di un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed istituisce d'altro canto tra le imprese della rete legami che non sono più condizionanti di quelli che sorgono in caso di controllo o collegamento societario. Accanto al requisito dell"interesse dell"impresa distaccante, dovrà sussistere anche l"altro requisito richiesto dall'art. 30 del d. lgs. 276 del 2003, ossia la temporaneità del distacco, da intendersi, nel senso di "non definitività": non è quindi necessaria una rigida predeterminazione della durata del distacco, ma è sufficiente che la durata dello stesso coincida con quella dell"interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera a favore di un terzo.