barbara.fumagalli

24 apr 20202 min

Cessione carburanti: ritocchi ai termini per la trasmissione dei corrispettivi

Con un provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha modificato i punti 2.2 e 2.3 del provvedimento precedente in tema di Tracciato unico Cessione carburanti & Registro C/S” n.106701 del 28 maggio 2018. In particolare i termini per memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, diventano obbligatorie le seguenti mutate scadenze: a partire dal 1° settembre 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri (per questi gestori la precedente normativa poneva l’obbligo al 1° luglio 2020); a partire dal 1° gennaio 2021 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri (resta invariata la precedente normativa). Considerando che lo scadenzario degli invii dei corrispettivi resta invariato: per i contribuenti trimestrali la proroga ottenuta con il provvedimento in oggetto determinerà che i dati dei corrispettivi relativi al trimestre luglio/settembre 2020 andranno inviati entro il 31 ottobre 2020 (essendo un sabato l’obbligo di invio slitta al 2 novembre 2020) e riguarderà solo i dati di settembre 2020 (mese per il quale è scattato l’obbligo); per i mensili i dati dei corrispettivi del mese di settembre 2020 andranno inviati entro il 31 ottobre 2020 e quindi sempre entro il 2 novembre 2020. Ciò che con il nuovo provvedimento dell’agenzia cambia in modo radicale è la distinzione delle scadenze tenendo conto di due macrocategorie invece che di tre. Secondo la precedente normativa infatti erano tre le categorie e in particolare: gestori aventi erogato nel 2018 oltre 3 milioni di litri di carburanti (con obbligo di trasmissione telematica dei dati a partire da 1° gennaio del 2020, prima scadenza 30 aprile 2020) categoria che viene soppressa con l’attuale provvedimento in oggetto; gestori aventi erogato nel 2018 oltre 1,5 milioni di litri di carburanti (con obbligo di trasmissione telematica dei dati a partire dal 1° luglio 2020) categoria che beneficia della proroga al 1° settembre 2020 grazie al provvedimento in oggetto; gestori aventi erogato nel 2018 fino a 1,5 milioni di litri di carburanti (con obbligo di trasmissione telematica dei dati a partire dal 1° gennaio 2021) categoria che rimane invariata.