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4 mar 20201 min

Crisi d’impresa: uso attento delle misure protettive

Il prossimo 15 agosto il Codice della crisi e dell’insolvenza entrerà in vigore. Regola base dovrò essere l’utilizzo molto parco e accorto delle misure protettive da parte del debitore. Quest’ultimo, una volta subentrata la crisi, potrà, o meglio, dovrà ricorrere alle misure protettive solo in caso di reale pericolo e quindi solo allorché i creditori, con le loro iniziative individuali, potrebbero compromettere l’integrità funzionale del patrimonio aziendale portando ad una liquidazione molto dannosa sia per il debitori che per il creditore stesso. A tutela di questa regola base esiste una “scadenza”, ultima e improrogabile di 12 mesi. Questo limite però porta con se dei contro, ossia che nei fatti potrebbe far sì che il blocco delle procedure esecutive e cautelari si esaurisca prima della fine della procedura di concordato preventivo e che quindi il creditore possa essere libero di assumere o riprendere tutte le iniziative a tutela dei loro interessi individuali. Ma non solo, il problema maggiore avverrebbe nel caso in cui il debitore accedesse al concordato dopo aver fallito la composizione assistita della crisi avendo richiesto a concessione delle misure protettive. Questo si tradurrebbe in un utilizzo improduttivo delle misure protettive durante la fase di allerta e quindi il principio è che l’uso attento di queste misure protettive sarà quindi obbligatorio.