Albricci Elena

27 feb 20201 min

D.Lgs. 101/2018 e le novità per gli avvocati

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 disponeva l’esonero generale ed astratto all’informativa per gli avvocati che raccoglievano dati presso terzi nell’ambito dell’attività difensiva e di tutte le attività collegate alla stessa. Il Decreto Legislativo n. 101/2018, introdotto per adeguare la normativa nazionale, ovvero il vecchio D.Lgs 196/03 al GDPR ha, al contrario, ribadito l’obbligo per gli avvocati di fornire informative anche ai terzi e più in generale della necessità per gli stessi di adeguarsi al GDPR altrimenti potrebbero essere passibili di sanzioni. Pertanto gli avvocati potrebbero essere chiamati a rispondere di un eventuale mancata informativa verso terzi e dovranno dimostrare di aver agito secondo i principi privacy di accountability e privacy by design. Tuttavia, per gli stessi, è previsto un particolare esonero, ovvero, possono evitare di fornire informative a terzi solo qualora i dati personali che ricevono debbano rimanere riservati conformemente ad un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto UE. In tutti gli altri casi devono adeguarsi a quanto sancito dal D.Lgs 101/18 ed al GDPR.