Paolo Baruffaldi

11 giu 20211 min

I limiti del lavoro straordinario

Il Tribunale di Verona è intervenuto in tema di lavoro straordinario. La Corte di Verona ha precisato che la disciplina di riferimento è rappresentata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 66 del 2003. Il lavoro supplementare deve essere retribuito sulla base di quanto previsto dagli accordi di contrattazione collettiva. Se non interviene la contrattazione collettiva del settore di riferimento, le norme da seguire sono: un tetto di 250 ore annue e un tetto di quarantotto ore settimanali. Nel caso trattato dal Tribunale di Verona vi erano due testimonianze palesemente contrapposte: da un lato un ex dipendente della società convenuta che asseriva un orario minore di lavoro, distribuito in modo uniforme per tutti i dipendenti, mentre dall'altro un amico di famiglia che, volendo capire la tipologia di lavoro (per intraprendere, in futuro, tale attività lavorativa), aveva accompagnato il ricorrente per un'intera giornata lavorativa. Durante il contenzioso si sono pertanto confrontate le testimonianze in tema di orario lavorativo e di straordinario. Appare evidente come non possa desumersi da una sola giornata lavorativa la portata e l’entità dell’impegno richiesto per lo svolgimento della mansione. L’attività lavorativa poteva infatti dipanarsi in molte attività che all’evidenza non possono essere svolte in una sola giornata.