Paolo Baruffaldi

12 feb 20212 min

Il foro competente dopo la Brexit

All’indomani della Brexit si è posto il problema di come armonizzare le cd. “clausole di giurisdizione” che consistono nella scelta del foro competente, in caso di contenzioso tra le imprese del Regno Unito e le imprese con sede nella UE. Si tratta, evidentemente, di un problema di rilievo se si considerano i forti scambi tra Regno Unito e UE e quindi il grande numero di imprese che collaborano e che sono coinvolte in questi dai mutamenti normativi a seguito della Brexit. Il Regno Unito non beneficia più del riconoscimento reciproco degli accordi di scelta del foro (o “clausole di giurisdizione”) e delle sentenze esistenti tra gli Stati membri dell’UE sulla base del Recast Regulation. Tale circostanza non significa che le clausole e le sentenze del Regno Unito non saranno piu’ riconosciute ma i meccanismi di diritto dell’UE che rendono tale riconoscimento e applicazione un processo regolare e semplice non saranno più applicabili. Per migliorare la sua posizione, il Regno Unito ha aderito alla Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro competente, Convenzione adottata da tempo dai paesi dell’Unione Europea. L’ambito applicativo delle clausole di giurisdizione (e le relative sentenze) riconosciute dalla Convenzione dell’Aia è, tuttavia, piu’ limitato rispetto a quello del Regolamento di Bruxelles. Nel contesto di Corporate Finance, è probabile (anche se ancora oggetto di dibattito) che la tipica clausola di giurisdizione “asimmetrica” utilizzata non trarra’ vantaggio dalla Convenzione dell’Aia, poiche’ quest’ultima è limitata alle clausole di giurisdizione “esclusiva”. Di conseguenza, le parti finanziarie dovranno valutare, caso per caso, se il vantaggio del riconoscimento ai sensi della Convenzione dell’Aia superi il vantaggio della consueta clausola di giurisdizione asimmetrica. Il Regno Unito ha anche chiesto di aderire alla “Convenzione di Lugano”, che amplierebbe le circostanze in cui le clausole e le sentenze inglesi sono riconosciute all’interno dell’Unione Europea (sebbene non fornisca tutti i vantaggi del Regolamento di Bruxelles). La decisione dell’UE in merito all’opportunita’ di accettare tale domanda è prevista entro la fine di aprile 2021. La scelta del diritto del Regno Unito come legge applicabile continuera’ ad essere riconosciuta sulla base dei principi di applicazione universale stabiliti nel regolamento Roma I (relativo alle obbligazioni contrattuali) e nel regolamento Roma II (per le obbligazioni extracontrattuali).