Paolo Baruffaldi

5 nov 20201 min

L’assenza del lavoratore per la fruizione di corsi

Con l'ordinanza numero 23434 del 2020 la Suprema Corte di Cassazione è tornata torna ad occuparsi dei permessi ai sensi della legge 104. La vicenda trae origine da una Corte d'Appello che aveva riformato una sentenza del 1° grado, dichiarando illegittimo il licenziamento di una dipendente avvenuto per abuso dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992. Il lavoratore era stato licenziato per aver frequentato un corso sulla malattia di cui era affetto un congiunto usufruendo dei permessi previsti dalla suddetta legge. L’azienda datrice quindi ricorreva in Cassazione lamentando il fatto che la possibilità di usufruire dei permessi "impone, al familiare, attività assistenziali in senso lato sanitario o, comunque, per attività di sostegno, che si pongono in relazione diretta con le esigenze assistenziali e di vita del disabile" e non la partecipazione a un corso di formazione sulla malattia da cui è affetto il soggetto che necessita di assistenza. Pertanto il datore, ricorrente per cassazione, lamentava lo scostamento del giudice di seconde cure dal tenore letterale della norma. La Cassazione, con l'ordinanza numero 23434 del 2020, ha però chiarito che la fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito come previsto dall'art. 33 della legge 104/1992 e la correlativa assenza dal lavoro devono essere collegati all'esigenza di assistere il disabile, che può essere prestata con forme e modalità diverse, anche svolgendo incombenze di tipo amministrativo e pratico, purché nell'interesse del soggetto assistito.