Paolo Baruffaldi

5 nov 20211 min

La Cassazione sul preliminare di vendita

Secondo la Cassazione, nel caso in cui le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, viene superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano previsto la sopravvivenza del preliminare. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale la stipula del contratto definitivo costituirebbe l'adempimento del preliminare, dal che conseguirebbe che questo e non il contratto definitivo sarebbe l'unica fonte degli obblighi delle parti. Quest'ultimo indirizzo appare minoritario.