Paolo Baruffaldi

17 mag 20211 min

La Cassazione sull’indennità di trasferta del lavoratore

L'Ordinanza numero 30664 del 2019 della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità di trasferta e chilometrica spettano al lavoratore anche se la nuova sede di lavoro è più vicina all'abitazione di residenza dello stesso. L'ordinanza numero 30664 del 2019 ha confermato la tesi della corte di merito, per la quale, interpretando il quadro normativo in materia è giunta alla conclusione che l'art 21 comma 4 della legge regionale, derogando in melius alla normativa nazionale, prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta e chilometrica al lavoratore anche se la nuova sede di lavoro è più vicina alla residenza del dipendente.

Ai sensi dell'art. 21 del c.i r. l'indennità chilometrica e di trasferta devono essere corrisposte ogniqualvolta il lavoratore sia assegnato, anche temporaneamente, a una sede diversa, da intendersi come confine della sede di lavoro e in caso di avvicinamento alla residenza, se la sede di nuova assegnazione si trova a più di venti chilometri da quella abituale.

"la Corte di merito si è preoccupata proprio di procedere ad una interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed ha ritenuto che la disciplina regionale, dettata dall'art. 21 comma 4, aveva derogato in melius a quella nazionale prevista dall'art. 100 del c.c.n.l. Ha poi sottolineato che l'indennità chiesta era connessa alla temporanea assegnazione a sede diversa da quella assegnata e che l'avvicinamento alla residenza non poteva escludere l'erogazione del compenso come previsto dalla norma nazionale atteso che proprio questo era il contenuto migliorativo della modifica prevista dalla disciplina collettiva regionale."