Paolo Baruffaldi

3 set 20211 min

La Cassazione sulla notifica dell’avviso di accertamento

Secondo l’ Ordinanza n. 22983/2021 della Cassazione, l'avviso di giacenza affisso sulla porta del contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento, dimostra che l'agente ha individuato correttamente la dimora o la residenza del destinatario della notifica. La mancata indicazione del numero interno non è necessario, bastando la via e il numero civico

La Cassazione infatti precisa che: "la notifica dell'avviso avveniva presso l'indirizzo del contribuente ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/82 e dell'art. 140 c.p.c., depositando il piego presso l'ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa; busta che non veniva ritirata, sicché la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza. Nell'avviso di ricevimento si dava atto delle eseguite formalità: affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l'ufficio postale, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, il quale datato e sottoscritto dall'agente postale veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione."