Paolo Baruffaldi

28 gen 20221 min

La conservazione dei documenti bancari

Nei rapporti dei consumatori e le imprese con le banche assume rilievo l’obbligo di conservazione da parte degli istituti bancari dei documenti ed in particolare dei contratti. L’art. 119 TUB prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca.

Secondo la giurisprudenza prevalente l’obbligo di conservazione travalica il limite decennale fissato dalle normative, in quanto dalla lettura dell’art. art. 117, commi 1 e 3, TUB, si evince che la prova scritta è richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto. Pertanto la banca deve sempre poter dimostrare l’esistenza di un rapporto. Qualora i diritti nascenti da un contratto non si siano prescritti, la banca deve quindi conservare la documentazione.