Paolo Baruffaldi

23 set 20202 min

La disciplina degli interessi nel mutuo

La Corte d'appello di Genova ha dichiarato la nullità della clausola di un mutuo che prevedeva il cumulo tra interessi di mora e interessi corrispettivi. Come principio generale la Corte ha affermato che la differente natura giuridica delle due categorie di interessi comporta che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono mai essere applicati nello stesso momento. Essi devono trovare applicazione in periodi differenti, e quindi: a decorrere dall'inizio della mora, l'applicazione dell'interesse corrispettivo cessa ed inizia l'applicazione dell'interesse moratorio (che sostituisce il primo, e mai dovrebbe sommarsi allo stesso). La Corte inoltre ha richiamato sul tema l’evoluzione giurisprudenziale che si sta delineando negli ultimi anni e da ultimo, il coinvolgimento delle Sezioni Unite della Cassazione: "le Sezioni Unite della Cassazione sono state da ultimo chiamate a verificare la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se il principio di "simmetria" - sottolineato, tra l'altro, da Cass. S. U. n. 16303/2018, in tema di rapporto tra disciplina antiusura e commissione di massimo scoperto - consenta, o meno, di escludere l'assoggettamento degl'interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degl'interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione (Cass., ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 26946 del 22/10/2019). Non essendosi ad oggi ancora pronunciate le Sezioni Unite, si farà applicazione dei principi finora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità”.