Paolo Baruffaldi

15 ott 20211 min

La disciplina delle locazioni commerciali

La locazione commerciale in Italia, oltre che essere regolamentata dalle norme generali previste nel codice civile, è disciplinata è disciplinata dalla legge 27 Luglio 1978 n. 392, che se ne occupa dall'articolo 27 all'articolo 42. La legge pone limiti di almeno sei anni nel caso in cui l'attività che il locatario andrà a svolgere abbia carattere commerciale in senso stretto o quando egli vi si eserciti lavoro autonomo e di almeno nove anni nei casi specifici in cui l'immobile sia adibito ad albergo o simili (ex art. 1786 cod. civ.).

Il contratto può essere stipulato per una durata più breve ma solo in nella specifica ipotesi in cui l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile locato abbia, per sua natura, carattere transitorio.

La legge prevede che le parti possono stabilire contrattualmente la facoltà per il solo conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il locatore, invece, non può mai recedere anticipatamente dal contratto, né in presenza di una giusta causa, né se si è accordato contrattualmente in tal senso con il conduttore (la relativa clausola deve infatti considerarsi nulla).

Resta ferma per il locatore la possibilità di negare il rinnovarsi del vincolo alla scadenza naturale del contratto, ovverosia decorsi i primi sei o nove anni di locazione.