Paolo Baruffaldi

26 mag 20211 min

La prescrizione del bollo auto

Non si è tenuti al pagamento del bollo auto qualora la tassa sia caduta in prescrizione, ovvero sia stato superato quel termine massimo per richiederne il pagamento. In particolare, nel caso di questo tributo automobilistico, la prescrizione qualora l'agente della riscossione non notifichi alcunché nell'arco di tre anni, che iniziano a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale il bollo si riferisce.

Già nel 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano previsto la generale applicazione del principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 del codice civile.
 

 
l'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986) stabilisce infatti che che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". E, ancora, "nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".