Paolo Baruffaldi

14 gen 20211 min

Le garanzie prestate a garanzia del rimborso dell’IVA

Secondo una recentissima pronuncia della Cassazione, l’Amministrazione finanziaria non può cautelarsi due volte con riferimento allo stesso credito del contribuente. Ne consegue, per le Sezioni Unite della Cassazione, che alla richiesta di rimborso dell’IVA assistita da garanzia non potrà essere opposto il fermo amministrativo delle somme. La questione, così risolta dalla sentenza numero 2320 del 2020, resta tuttavia aperta per le richieste di rimborso non assistite da garanzia, che sono tra l’altro oggi più frequenti dopo la modifica della disciplina IVA. Sulla sua soluzione probabilmente incideranno i principi desumibili dal diritto dell’Unione Europea sulla neutralità dell’imposta e l’efficacia immediatamente esecutiva delle sentenze tributarie, confermata anche da questa pronuncia. La Corte perciò fa chiarezza in merito al fatto che il cumulo di cautele implicherebbe un carico eccessivo per il contribuente“in contrasto col principio di collaborazione e buona fede che, a norma della Legge n. 212/2000, art. 10, comma 1 (c.d. Statuto del contribuente), deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, e non tiene conto del principio di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost., al quale devono ispirarsi, anche, i rapporti fra Pubblica amministrazione e cittadino”