Paolo Baruffaldi

17 mag 20211 min

Spese portate in deduzione e onere della prova

Con la sentenza della terza sezione penale numero 36539 del 2019 la Corte di Cassazione afferma che nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'onere di dimostrare la corrispondenza effettiva dei costi ricade su chi intende giovarsi della deducibilità. Ricade, dunque, su chi intende giovarsi della deducibilità dei costi, non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l'effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione, dimostrare la deducibilità.

In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di dimostrare la corrispondenza effettiva tra i costi sostenuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute e quelli documentati dalle fatture emesse dall'impresa che tali prestazioni non ha reso ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi ai fini delle imposte sul reddito e della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura (e dunque della inesistenza della finalità di evasione di tali imposte), non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l'effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione.

La possibilità di detrarre dall'imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente a quello effettivamente sostenuto e che la prestazione descritta sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato.