Paolo Baruffaldi

11 giu 20211 min

Titoli edilizi e autotutela

Secondo la sentenza numero 4133 del 2019 del Consiglio di Stato la disciplina dell’autotutela di cui all’articolo 21 nonies della L. n. 241 del 1990, non consente di non motivare puntualmente in ordine allo stesso interesse pubblico, anche evidenziando all’interessato gli elementi che spingono all’adozione dell’atto di ritiro. Il Consiglio di Stato continua ricordando come "presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonchè dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione". La legge 241 del 1990 costituisce ancora il fondamento dell’iter amministrativo che deve ispirarsi ai principi di trasparenza efficacia e di buona amministrazione.