Conto corrente e rendicontazione periodica
La Suprema Corte, con la sentenza n.1584 del 2016, depositata il 20/01/2017, ha ribadito il principio in forza del quale la mancata produzione della documentazione bancaria nel corso del giudizio non trova giustificazione nell'insussistenza di un obbligo di conservazione della documentazione oltre i dieci anni.
Tale facoltà non è motivo legittimante il superamento del principio dell'onere della prova circa il proprio credito.
Il precedente orientamento dei Giudici di Legittimità, teso a riconoscere che “l'invio periodico degli estratti conto esaurisca l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente”, viene soppiantato dall'onere, riconosciuto dalla sentenza in commento, di produrre gli estratti conto a decorre dall'apertura del rapporto. La mancata produzione in giudizio rileva non solo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, ma anche in merito all'inadempimento dell'obbligo di rendiconto da parte dell'istituto di credito.
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