Errata segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia – Danno alla reputazione – Onere della prov
In presenza di un accordo che preveda piano di rientro per una posizione debitoria con pagamenti regolarmente onorati dal debitore l’istituto di credito non può imputare le somme esclusivamente per la quota in conto capitale. La errata segnalazione in centrale rischi comporta un danno alla reputazione di un soggetto ed una lesione buon nome, dell’immagine, dell’onore e della reputazione economica, con evidenti conseguenze anche di natura commerciale ed sulla possibilità di accesso al credito. La errata segnalazione determina un danno in re ipsa che legittima al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova del danno stesso, che potrà essere liquidato in via equitativa.
Tribunale Roma 21 maggio 2014
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