- Guido Politi
Preventivo avvertimento prima della segnalazione a Centrale Rischi
La dichiarazione di “preventivo avvertimento”, ovvero di preavviso, di cui alla norma dell'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, ha natura recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come “cattivo debitore”. È dunque sottoposta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. e l’onere di preavviso risulta assolto solo quando la dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. La prova dell’avvenuto avvertimento, di cui all’art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, da parte dell’intermediario finanziario non può dirsi raggiunta tramite la mera allegazione della circostanza dell’invio, tramite l’utilizzo del sistema Postel, da parte di quest’ultimo, né giova l’attestazione dell’intermediario, in quanto mera allegazione di parte, non essendo peraltro rilevante a tal fine l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice della Privacy. (Tribunale Milano 01 ottobre 2012)

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