L’impugnazione per violazione delle distanze legali
Il vicino che impugni un permesso per costruire per violazione delle distanze legali, non costituisce una disputa tra soggetti privati, costituisce invece disputa tra un soggetto privato e la Pubblica Amministrazione, con la conseguenza ovvia che la giurisdizione dovrà essere di spettanza del Giudice amministrativo. È quanto ha espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 5307/2018, specificando nel proseguo che «occorre tenere separato il regime d’impugnazione del titolo edilizio “ordinario” da quello applicabile al titolo edilizio “in sanatoria”. Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori, cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito; nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria».
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