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Aliquota Iva diversa per cessione e somministrazione di bevande e alimenti
Mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto. E' questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 9 del 22 febbraio 2019. La distinzione si rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” che scontano l'IVA agevolata al 10%.